Animali esotici in casa: il corso è obbligatorio? Cosa cambia nel 2026

Aggiornato al 22 settembre 2026

Hai un criceto, un gerbillo, un cincillà, un coniglio, un rettile o un altro animale non convenzionale in casa?

Se ti stai chiedendo come funziona il corso animali esotici 2026, la risposta non è così semplice come sembra.

Potresti aver letto in questi giorni che per chi possiede un animale esotico è diventato obbligatorio frequentare un corso.

La notizia è vera, ma va spiegata bene.

Il Decreto del Ministero della Salute del 3 aprile 2025 ha introdotto specifici programmi formativi per proprietari e detentori di determinate specie selvatiche ed esotiche. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio 2026.

Il 21 settembre 2026 è arrivato un chiarimento particolarmente importante: la Direzione Generale della Salute Animale, rispondendo a un quesito dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI), ha precisato che l’obbligo riguarda anche i privati che tengono questi animali in casa come pet, senza alcuna attività commerciale.

Ma attenzione: questo non significa che qualsiasi animale comunemente definito “esotico” faccia automaticamente scattare l’obbligo.

Il DM 3 aprile 2025 individua espressamente i proprietari e detentori di animali da compagnia appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche comprese nell’Allegato I, Parte B, del Regolamento UE 2016/429.

La Parte B comprende:

  • invertebrati, con alcune esclusioni previste dal regolamento
  • animali acquatici ornamentali
  • anfibi
  • rettili
  • determinate specie di uccelli
  • tra i mammiferi: roditori e conigli non destinati alla produzione alimentare.

In pratica, quali piccoli pet rientrano?

Tra i roditori troviamo, per esempio, criceti, gerbilli, cavie e cincillà. Anche i conigli da compagnia appartengono alla categoria prevista dalla Parte B.

Quindi non stiamo parlando soltanto di serpenti, iguane o animali particolarmente insoliti: la normativa può riguardare anche alcuni dei piccoli animali che normalmente vivono nelle nostre case.

Il furetto e il riccio africano?

Qui arriva una distinzione importante.

Il furetto (Mustela putorius furo) è considerato animale da compagnia dal Regolamento UE 2016/429, ma compare nella Parte A dell’Allegato I insieme a cane e gatto, non nella Parte B richiamata dal DM 3 aprile 2025 per questo specifico obbligo formativo.

Il riccio africano non è invece un roditore: appartiene all’ordine Eulipotyphla. Di conseguenza non rientra nella categoria «roditori e conigli» indicata nella Parte B.

Quanto dura il corso?

Per i proprietari e detentori il programma previsto dura 8 ore e può essere svolto in presenza oppure a distanza (FAD). Non è quindi un semplice video informativo.

Il programma comprende una parte generale e una parte specifica relativa agli animali detenuti e affronta, tra gli altri, temi come normativa, biodiversità, CITES, biosicurezza, malattie infettive e zoonosi, gestione e benessere dell’animale, alimentazione, strutture e attrezzature, trasporto e responsabilità del proprietario. Al termine è previsto il rilascio di un attestato di frequenza, dopo una verifica delle conoscenze acquisite.

Il corso vale per sempre?

No. E’ previsto un aggiornamento ogni cinque anni.

Dove si può fare il corso?

Da marzo 2026 è attiva PINFOA, la Piattaforma Nazionale Formazione Operatori, Trasportatori e Professionisti degli Animali.

Regioni e Province autonome devono assicurare la disponibilità di ciascun programma formativo almeno una volta l’anno nel proprio territorio, in presenza oppure a distanza.

Il corso è gratuito?

Non sempre, il prezzo dipende dall’ente che lo organizza.

Se non faccio il corso? Ci sono multe?

Qui bisogna distinguere l’esistenza dell’obbligo dalla sua sanzione.

Secondo il chiarimento della Direzione Generale della Salute Animale riportato da ANMVI, non è attualmente previsto un controllo sistematico dell’ASL sulla formazione del singolo proprietario o detentore e non è previsto uno specifico regime sanzionatorio collegato alla sola mancata formazione del privato.

Questo però non rende il corso facoltativo.

In sostanza:

  • obbligo formativo ➡️ sì
  • una specifica multa automatica per il privato che non ha frequentato il corso, allo stato delle informazioni disponibili ➡️ no.

E il SINAC? Bisogna registrare anche questi animali?

Il SINAC è il Sistema di Identificazione Nazionale degli Animali da Compagnia.

La normativa prevede obblighi di identificazione e registrazione anche per gli animali della Parte B, ma le modalità possono cambiare in base alla specie: in alcuni casi la registrazione può riguardare il singolo animale, in altri un insieme di animali.

👉 Se possiedi una delle specie interessate, verifica quindi le modalità previste per il tuo animale con il Servizio Veterinario della tua ASL.

In breve: obbligo di formazione e obbligo di registrazione non sono la stessa cosa e non vanno confusi.

Riassumendo:

Se possiedi un animale non convenzionale, bisogna verificare:

1. A quale specie appartiene realmente l’animale.

2. Se quella specie rientra nell’Allegato I, Parte B, del Regolamento UE 2016/429.

3. Come si applicano alla sua specie gli obblighi di identificazione e registrazione nel SINAC.

4. come adempiere all’obbligo formativo previsto dal DM 3 aprile 2025.

Questo articolo ha finalità informative ed è aggiornato al 22 settembre 2026. La normativa e le modalità operative possono essere oggetto di ulteriori chiarimenti. Per situazioni individuali è possibile rivolgersi al Servizio Veterinario territorialmente competente.

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